Articolo 1
Ai sensi degli art.
14 e segg. del Codice Civile e 10 e segg. del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460.
è costituita l'organizzazione di Volontariato denominata "Sprofondo
- Associazione per la promozione della pace e dei diritti dei popoli" con
sede in Appiano Gentile (Como) Via G. Mazzini, 24, che in seguito sarà
denominata l'organizzazione.
Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la
sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni
staccate anche in altre città della Regione Lombardia.
L'organizzazione è costituita in conformità al dettato della legge
266/91 che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato"
e le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale) ai sensi dell'art. 10 del D.L. 04/12/97, n. 460.
La qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" con i dati riguardanti
la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale
scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna
della medesima.
L'organizzazione è un luogo aperto all'incontro tra persone di ogni formazione
culturale e credo religioso, ideologico e politico.
Gli aderenti sono accomunati dalla volontà di cercare insieme strade
percorribili per rendere concreto l'ideale della Pace, intesa come convivialità
delle differenze.
Per fare questo l'organizzazione si adopera affinché i contenuti e la
struttura siano ispirati al principio della trasparenza.
L'Organizzazione non ha scopo di lucro, ha una struttura democratica e la sua
durata è illimitata. Essa persegue il fine della solidarietà sociale,
civile e culturale ed opera all'interno della legislazione vigente sul volontariato.
L'Organizzazione opera anche all'interno del territorio della Regione Lombardia
per far crescere i valori precedentemente menzionati.
Articolo 2
L'organizzazione - senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti- opera nei settori di:
tutela dei diritti
civili;
assistenza sociale e socio-sanitaria;
assistenza sanitaria;
formazione.
per il perseguimento,
in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzantesi nelle
finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3
Articolo 3
L'Organizzazione "Sprofondo", in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire come finalità la promozione della pace attraverso:
il riconoscimento
e la tutela dei diritti umani, contemplati nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo;
un'opera tesa a promuovere un'equa distribuzione delle varie risorse tra individui
e nazioni;
la promozione dell'interculturalità, dell'interetnicità e dell'interreligiosità,
considerate come risorse per la crescita individuale e sociale;
il superamento delle frontiere e l'abbattimento dei muri tra le persone, tra
i popoli e nei popoli, mediante:
il consolidamento, la ricostruzione e la costruzione dei "ponti" tra
gli uomini;
la promozione di un'umanità dove alle persone siano riconosciuti i medesimi
diritti, nel rispetto delle loro diversità;
l'impegno a costruire "occasioni" di collaborazione fra persone disposte
ad aprirsi le une alle altre;
la formazione di una cultura di pace.
interventi umanitari
e culturali di solidarietà realizzati mediante progetti a favore degli
individui vittime di ogni forma di conflitto, con particolare attenzione ai
più deboli;
l'apertura, il sostegno e la collaborazione con enti ed associazioni con cui
si abbiano fini, obiettivi e progetti comuni.
Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione si avvale in
modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite
dei propri aderenti.
L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali
ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Le iniziative dell'Organizzazione saranno le seguenti:
Attività volte
ad informare, sensibilizzare e formare su tematiche di pace, di armamenti, di
non violenza e di obiezioni;
Attività tese ad eliminare o ridurre le cause e gli effetti negativi
determinati da atteggiamenti o politiche razziste, integraliste o comunque che
non tengono conto dei diritti umani, ovunuque e da chiunque essi siano calpestati;
Attività di denuncia delle violazioni dei diritti umani;
Solidarietà concreta con le popolazioni colpite dalla guerra e con quelle
a rischio di conflitto, anche con la presenza diretta sul territorio, al fine
di testimoniare l'attenzione ai loro problemi;
Applicazione dei valori sopra enunciati in primo luogo a partire dalla presente
Organizzazione, cercando di renderli operativi nelle situazioni che il nostro
tempo di volta in volta presenterà;
Accoglienza e valorizzazione di chi, per affermare il rispetto della vita, rifiuta
l'uso delle armi.
Le attività
summenzionate saranno svolte anche sul territorio della Regione Lombardia ai
fini della crescita di una cultura di pace.
Articolo 4
Il metodo per portare
avanti questo impegno sarà quello comunitario/democratico con:
a) obiettivi sempre chiari e comuni;
b) regole condivise;
c) ruoli differenziati;
d) spirito di appartenenza al gruppo;
e) comunicazione sempre totale ed aperta;
f) tensione forte e costante a coinvolgere le persone vittime della guerra,
partendo dalle loro reali esigenze, aiutandole ad assumere la gestione delle
attività decise e realizzate rispettando i loro ritmi e metodi.
Articolo 5
E' aderente chi condivide
gli scopi dell'Organizzazione e si impegna nel contribuire a definire, a far
conoscere e a realizzare i progetti.
Coloro che desiderano aderire all'Organizzazione presenteranno domanda al Consiglio
Direttivo su apposito modulo allegando ricevuta del versamento della quota associativa.
Tutti gli aderenti prestano la loro opera all'Organizzazione in modo personale,
spontaneo e gratuito, come pure le cariche sociali sono rese con spirito di
gratuità.
Il Consiglio Direttivo esprimerà per iscritto, con atto motivato, il
proprio parere sull'ammissione del nuovo aderente entro trenta giorni.
I diritti dell'aderente sono:
- l'elettorato attivo
e passivo;
- la possibilità di frequentare i locali dell'Organizzazione;
- la possibilità di fare proposte all'Assemblea e al Consiglio Direttivo
riguardo alle attività dell'Organizzazione;
- il diritto alla formazione;
- il diritto al rimborso-spese su autorizzazione del Consiglio Direttivo e dietro
presentazione della documentazione di spesa.
I doveri dell'aderente risultano essere i seguenti:
- pagare entro il
primo mese di ogni anno il contributo annuale, esso è non trasferibile,
non restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità
di aderente, non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea
convocata per l'approvazione del preventivo;
- dare seguito alle attività preventivamente concordate con l'Assemblea
o con il Consiglio Direttivo;
- mantenere un comportamento tale da non pregiudicare l'attività dell'Organizzazione;
- osservare i principi contenuti nel presente statuto.
La qualifica di aderente può essere perduta, con decisione presa dall'Assemblea degli aderenti, nei seguenti casi:
per dimissioni volontarie;
per inosservanza del presente statuto;
per comportamento scorretto verso l'Organizzazione;
inoltre per assenza dall'Assemblea degli aderenti per tre volte consecutive,
non giustificate.
Articolo 6
Gli organi statutari
per la gestione dell'Organizzazione sono:
1) l'Assemblea degli aderenti;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente.
Articolo 7
L'Assemblea è
l'organo decisionale supremo che esprime la volontà dell'Organizzazione.
Tutti possono partecipare all'Assemblea, ma solo gli aderenti in regola con
il pagamento della quota sociale hanno diritto di voto. Ogni aderente può
avere al massimo una delega. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti
gli aderenti, anche qualora essi fossero assenti o dissenzienti.
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria o straordinaria. Essa deve essere convocata
quando ne facciano richiesta maturata almeno 1/10 (un decimo) degli aderenti
ed ogni volta se ne ravvisi la necessità (art. 20 c.c.) almeno una volta
all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale fissata al
31 dicembre, per l'approvazione dei bilanci, tramite avviso contenente l'ordine
del giorno affisso in sede e tramite contatti telefonici.
L'Assemblea è valida, in prima convocazione, se sono presenti o rappresentati
almeno la metà degli aderenti e le decisioni vengono prese a maggioranza
degli aderenti presenti o rappresentati.
In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero
degli aderenti presenti o rappresentati.
Per ogni Assemblea il verbale sarà redatto dal segretario, sottoscritto
dal Presidente e conservato nel libro dei verbali delle Assemblee a disposizione
degli aderenti per la consultazione.
L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:
- elegge al suo interno
un presidente ed un segretario dell'Assemblea;
- elegge il Consiglio Direttivo e ne decide il numero dei componenti;
- approva il programma generale di attività;
- approva il rendiconto annuale;
- determina la copertura di eventuali disavanzi;
- ha funzioni propositive sulla vita dell'Organizzazione;
- approva il regolamento interno e le successive modifiche;
- delibera sul programma annuale di aggiornamento e formazione dei volontari;
- delibera su tutto quanto deriva dal presente statuto e dalla normativa vigente.
Articolo 8
Il Consiglio Direttivo
è formato da un minimo di tre a un massimo di sette aderenti eletti dall'Assemblea;
la durata dell'incarico è biennale.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere
presenti il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente più la metà
dei consiglieri e le sue decisioni vengono prese a maggioranza dei componenti.
Spetta al Consiglio Direttivo:
eleggere il Presidente
e il Vice Presidente al suo interno;
coordinare l'attività dell'Organizzazione;
curare l'amministrazione;
predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea;
proporre all'Assemblea il programma generale di attività;
proporre all'Assemblea interventi per la copertura di eventuali disavanzi;
deliberare la formazione di eventuali commissioni di lavoro;
curare la pubblicità di tutte le Assemblee dell'Organizzazione;
assumere a nome dell'Organizzazione posizioni pubbliche di fronte ai temi di
interesse dell'Organizzazione (es.: interventi sulla stampa locale, in manifestazioni
pubbliche, ecc.);
deliberare l'adesione ad iniziative di altri;
predisporre una bozza di regolamento interno da sottoporre all'Assemblea per
l'approvazione;
stabilire le quote minime dei versamenti degli aderenti;
predisporre il piano di aggiornamento e di formazione;
con una deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa
città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre
città della Regione Lombardia.
In casi e per problemi particolari il Consiglio Direttivo può invitare
alle proprie riunioni anche non aderenti, che avranno diritto di parola ma non
di voto.
In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che causi la mancanza di un
membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo tra i non eletti in Assemblea,
salvo ratifica da parte della prima Assemblea successiva.
Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno pubblicizzate con avviso in sede.
Articolo 9
L'Assemblea straordinaria
viene convocata per deliberare sulle modifiche del presente statuto e sullo
scioglimento dell'Organizzazione.
Tali decisioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno ¾
degli aderenti effettivi, presenti o rappresentati.
Articolo 10
Il Presidente:
rappresenta l'Organizzazione;
ne firma tutti gli atti;
convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
in caso di emergenza, e nell'impossibilità di convocare il Consiglio
Direttivo, può prendere decisioni vincolanti per l'Organizzazione, salvo
la ratifica del primo Consiglio Direttivo;
conferisce procure ai soli membri del Consiglio Direttivo;
apre conti correnti.
In caso di assenza del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.
Articolo 11
L'Organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
contributi degli
aderenti;
contributi di privati;
contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente
al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
contributi di organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari, accettati con delibera del Consiglio Direttivo;
rimborsi derivanti da convenzioni con Enti pubblici e privati;
entrate derivanti da attività commerciali produttive marginali ed occasionali;
ogni altra entrata pervenuta all'Organizzazione e destinata alle finalità
indicate dal presente statuto.
Articolo 12
Ogni anno devono
essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo
da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.
Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, NEL RISPETTO
DEL COMMA 6 DELL'ART. 10 DEL D.L. 4 DICEMBRE 1997, n. 460, di utili e avanzi
di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione,
salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazione
di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.
Articolo 13
In caso di scioglimento
dell'Organizzazione, il patrimonio dovrà essere destinato a fini di utilità
sociale ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo
settore in conformità alla normativa vigente.
Articolo 14
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme, in quanto applicabili, previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.
ESENTE DA IMPOSTA
DI BOLLO E DI REGISTRO EX ART. 8 - LEGGE 266/91